Beni e servizi esentasse ai lavoratori dipendenti fino a 800,00 euro.

Il Decreto-Legge 9 agosto 2022, n. 115, estende per il 2022 la soglia di esenzione dei beni e servizi ceduti dai datori di lavoro ai lavoratori dipendenti (e ai lavoratori assimilati) a 600,00 euro annui, ai quali deve aggiungersi l’agevolazione già prevista dal Decreto-Legge 21 marzo 2022, n. 21, (c.d. Decreto Ucraina) per la consegna ai lavoratori di buoni carburante fino al limite di 200,00 euro. La norma offre alle aziende un’importante opportunità per elargire premi e/o bonus ai lavoratori senza assoggettarli a imposizione contributiva e fiscale, tanto con riferimento alle imposte e ai contributi a carico del datore di lavoro quanto a quelli a carico del dipendente, con indubbi benefici per entrambi.

1. La cessione di beni e servizi esenti.

L’Art. 51, comma 3, del T.U.I.R. (il Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) consente al datore di lavoro di cedere beni e servizi ai lavoratori dipendenti (e assimilati) entro certi limiti, senza che siano assoggettati a contributi previdenziali o imposizione fiscale. Il valore dei beni o servizi ceduti in aggiunta alla retribuzione, in altre parole, viene corrisposto ai lavoratori nella sua interezza, senza alcuna imposizione fiscale o contributiva, evitando alla azienda e al lavoratore tutti i relativi oneri economici e consentendo al lavoratore, in ultimo, di avere una maggiore liquidità a parità di costi per l’azienda.

Il limite della soglia di esenzione definito dalla norma del T.U.I.R. risulta pari a 258,23 euro annui ma viene spesso innalzato da apposite norme di legge come avvenuto nelle scorse annualità quando, alla luce della crisi dovuta prima alla emergenza sanitaria e poi alla guerra in Ucraina, la soglia è stata più volte ritoccata fino a portarla complessivamente a 800,00 euro per il 2022. Quest’anno il limite è stato prima modificato dalla normativa introdotta con il c.d. Decreto Ucraina, introducendo una esenzione per i buoni carburante consegnati ai lavoratori per un importo massimo di 200,00 euro e, adesso, viene ulteriormente innalzato per ogni genere di bene o servizio ceduto fino al limite di 800,00 euro annui, di cui 200,00 euro esclusivamente cedibili nella forma di buoni carburante.

Il datore di lavoro, quindi, può decidere liberamente di corrispondere in aggiunta alla retribuzione beni o servizi ai lavoratori fino al limite previsto dalla normativa per l’anno in corso, con la possibilità di cedere beni o servizi genericamente intesi (di solito attraverso una piattaforma che consente al lavoratore di convertire l’importo in buoni da utilizzare presso i venditori) del valore di massimo 600,00 euro annui, ai quali è possibile aggiungere esclusivamente buoni benzina per l’importo di ulteriori 200,00 euro annui.

La corresponsione di importi maggiori esenti, tuttavia, non è esclusa dalla normativa in vigore, ma deve essere effettuata sulla base di un esplicito accordo aziendale con il quale è possibile prevedere la cessione di beni e/o servizi ai lavoratori senza alcun limite di importo. Un accordo di tale natura può divenire essenziale per costruire una gestione delle risorse umane più evoluta e un ambiente di lavoro più efficiente con indubbi vantaggi per le aziende e per i lavoratori tanto nelle realtà più strutturate quanto nelle piccole-medie imprese.

Occorre considerare, inoltre, per comprendere appieno i vantaggi del welfare aziendale, che i beni e i servizi ceduti rientrano tra le spese sostenute per prestazioni di lavoro dipendente e, pertanto, sono interamente deducibili dal reddito d’impresa a fini I.R.E.S..

2. Il rimborso delle spese per le utenze domestiche.

La normativa ha introdotto per l’anno 2022, in deroga rispetto a quanto previsto per le annualità precedenti, la possibilità che fra i beni e servizi ceduti possa essere ricompreso anche il pagamento e/o il rimborso anche parziale delle spese relative alle utenze domestiche del lavoratore, sia per il servizio idrico integrato sia per energia elettrica e/o il gas naturale, sempre entro il limite di 600,00 euro annui.

L’importo delle utenze, in particolare, potrà essere oggetto di rimborso da parte del datore di lavoro, sulla base della relativa bolletta e della attestazione di pagamento da parte del lavoratore, oppure essere erogato con il cedolino paga facendosi consegnare appena disponibile la attestazione del pagamento di importo pari alla erogazione in welfare o superiore (in caso le utenze siano oggetto di rimborso parziale). In entrambi i casi è necessario conservare la bolletta del lavoratore e le attestazioni dei pagamenti effettuati per almeno 5 anni, inserendo l’importo corrisposto o rimborsato nel cedolino paga.

La cessione di beni o servizi al lavoratore in questo caso avviene con il pagamento diretto nei confronti del lavoratore, a differenza di quanto avviene nelle altre ipotesi nelle quali è richiesto che il lavoratore sia tenuto estraneo dal rapporto tra il Datore di lavoro e il terzo erogatore del servizio, in modo che il lavoratore percepisca unicamente il bene o il servizio finale e non il corrispettivo economico dello stesso. Con le utenze domestiche, invece, è stato espressamente previsto che il welfare prenda la forma di un rimborso o, comunque, di una somma di denaro corrisposta direttamente al lavoratore assieme alla retribuzione dal Datore di lavoro. In questo caso, tuttavia, preventivamente al pagamento delle somme è necessario che il lavoratore sottoscriva una dichiarazione con la quale, sotto la propria responsabilità, dichiara che gli importi sono destinati al pagamento delle utenze e fornisce tutte le informazioni necessarie a comprovare la finalità del pagamento, oltre a impegnarsi a fornire, quando disponibile, la relativa documentazione.

3. La generalità dei lavoratori o ad personam?

Le erogazioni in welfare entro il limite normativo di 800,00 euro annui possono essere effettuate anche individualmente a singoli lavoratori, a prescindere dalla presenza di altri dipendenti appartenenti alla stessa categoria e/o unità produttiva. La individuazione dei lavoratori a cui riconoscere premi o bonus nella forma di beni o servizi è quindi libera e può essere effettuata discrezionalmente da parte dell’Azienda sulla base dei criteri che ritiene più opportuni, senza che sia necessario giustificare in alcun modo la ragione delle elargizioni.

Per questo anno, in attesa delle norme che andranno a disciplinare questo istituto nelle prossime annualità, il welfare si presenta come uno strumento estremamente flessibile e utile per le Aziende per far fronte alla crisi rafforzando la propria amministrazione del personale e i rapporti con i lavoratori e riducendo, allo stesso tempo, i costi del personale.

 

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Prato, 20 settembre 2022