Aggiornamento alla disciplina 2026 dei veicoli concessi in uso promiscuo
Con il D.Lgs. n. 148/2026 (c.d. “Decreto Omnibus”), correttivo della delega fiscale, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 agosto 2026 ed in vigore dal 12 agosto 2026, il Legislatore è intervenuto nuovamente sulla disciplina del fringe benefit per le auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti, modificando l’art. 51, comma 4, lett. a) del TUIR. Di seguito una sintesi schematica delle novità e del quadro normativo complessivo.
1. Il criterio di calcolo di base (confermato)
Resta fermo il criterio forfettario di determinazione del valore, basato su:
- percorrenza convenzionale di 15.000 km annui;
- costo chilometrico ACI, pubblicato annualmente;
- aliquota differenziata in base alla tipologia di alimentazione del veicolo.
2. Le tre novità introdotte dal Decreto Omnibus
- Superamento del criterio della “nuova immatricolazione”
Viene eliminato ogni riferimento al concetto di “nuova immatricolazione” che aveva generato incertezze operative. Il criterio di calcolo diventa unico e legato esclusivamente alla concessione del mezzo di trasporto e alla tipologia di alimentazione del veicolo.
- Maggiorazione del 50% per i veicoli “datati”
A partire dal 31 dicembre del quinto anno successivo alla prima immatricolazione, il valore del fringe benefit (calcolato con la formula base) è maggiorato del 50%. La norma parla letteralmente di “quinto anno successivo”: ciò significa, a rigore, che l’incremento scatta dal sesto anno di vita del veicolo (il primo anno di immatricolazione non si conta ai fini del computo). In attesa di chiarimenti ufficiali dell’Agenzia delle Entrate, consigliamo prudenza nell’applicazione pratica.
- Maggiorazione del 5% per accessori e allestimenti
In presenza di accessori o allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI e non acquistati direttamente dal lavoratore (es. colore metallizzato, gancio traino, portabici, sistemi di navigazione non standard), il valore del fringe benefit è incrementato forfetariamente del 5%.
3. Decorrenza delle nuove regole
- Le nuove disposizioni (maggiorazione 50% “veicolo datato” e nuovo criterio generale) si applicano dal periodo d’imposta 2026;
- Si applicano anche ai veicoli concessi in uso promiscuo nel corso del 2025 che non rientrano nel regime transitorio di cui al comma 48-bis, art. 1, L. 207/2024;
- La maggiorazione del 5% per gli accessori si applica dal periodo d’imposta 2026 anche ai veicoli che restano nel regime transitorio.
Mantengono il vecchio criterio di calcolo basato sulle emissioni di CO2 (in vigore fino al 31/12/2024), fino al 31 dicembre del quinto anno successivo alla prima immatricolazione:
- i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024;
- i veicoli ordinati dal datore di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo nel corso del 2025.Anche per questi veicoli, superato il quinquennio, scatta la maggiorazione del 50%.
Una novità rilevante: questa disciplina transitoria si applica anche in caso di “riassegnazione” del veicolo a un altro dipendente, ossia il regime fiscale “segue l’auto” e non il singolo beneficiario.
4. Punti di attenzione operativi
- Verificare la data di prima immatricolazione di ciascun veicolo in flotta per individuare l’eventuale scatto della maggiorazione del 50%.
- Censire gli accessori e allestimenti non presenti nelle tabelle ACI e verificare se sono stati acquistati direttamente dal dipendente, ai fini della maggiorazione del 5%.
- Distinguere i veicoli soggetti al nuovo regime (dal 2026) da quelli ancora in regime transitorio (concessi 1/7/2020–31/12/2024, o ordinati entro il 2024 e concessi nel 2025).
- Monitorare i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul computo esatto del quinquennio (“quinto anno successivo”).
- Verificare l’impatto delle nuove regole sui cedolini paga a partire dal periodo d’imposta 2026.
In attesa di chiarimenti ufficiali dell’Agenzia delle Entrate, si consiglia prudenza nell’applicazione pratica
Lo Studio rimane a disposizione per l’analisi di casistiche specifiche.
Cons. del lav. Paola Rebecca Nucci
Prato, 03/11/2026