Benefit, premi, assistenza sanitaria e regali di natale: la disciplina del Welfare aziendale e dei Fringe Benefit

Per Welfare aziendale si intende un insieme di iniziative delle Aziende volte a migliorare la vita lavorativa e privata del Lavoratore riconoscendogli, in aggiunta alla retribuzione contrattuale, benefit, premi, buoni o anche beni e/o servizi di varia natura che, a determinate condizioni, sono esenti da imposizione fiscale e contributiva, tanto per il lavoratore quanto per l’Azienda. Il Welfare aziendale consiste quindi in una serie di riconoscimenti che l’Azienda concede al Lavoratore con il vantaggio che, sussistendone i presupposti di Legge, l’intero importo speso dall’Azienda viene messo a disposizione del Lavoratore.

1. Welfare aziendale e Fringe Benefit: qual è la differenza?

Nel Welfare aziendale genericamente inteso rientrano tutte le iniziative volte a migliorare la vita lavorativa, privata e l’equilibrio vita-lavoro dei dipendenti. In tale ambito rientrano molteplici iniziative che le Aziende possono portare avanti con tale scopo come ad es. l’attivazione dello smart working o l’introduzione di un orario flessibile, la corresponsione di buoni pasto o di buoni spesa o buoni carburante, il rimborso delle spese scolastiche relative ai figli o anche del trasporto pubblico.

La principale fonte di disciplina del Welfare aziendale è costituita dall’art. 51 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi o T.U.I.R. (il Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) secondo il quale ove il Welfare aziendale non si limiti a meri aspetti interni relativi alla disciplina o all’organizzazione del rapporto di lavoro ma preveda il rimborso o la fornitura di beni e/o servizi da parte dell’Azienda sono riconosciuti importanti vantaggi fiscali e contributivi sia per l’Azienda che per il Lavoratore beneficiario. Tipicamente, infatti, a patto di rispettare determinate condizioni previste dalla normativa, in tali casi le somme erogate non concorrono a formare il reddito del lavoratore e sono esenti da imposte e contributi.

Nell’ambito del Welfare aziendale disciplinato all’art. 51 del T.U.I.R. assumono particolare rilevanza i Fringe Benefit che costituiscono la forma più diffusa di Welfare aziendale e consistono nella corresponsione di beni e/o servizi da parte dell’Azienda ai lavoratori, al coniuge del lavoratore o anche ai suoi familiari sotto forma di buoni spesa, buoni carburante o anche auto in uso promiscuo, polizze extraprofessionali, cesti o regali natalizi, premi aziendali, ecc…

2. La soglia di esenzione dei Fringe Benefit per il 2023.

A differenza delle ulteriori voci di Welfare aziendale, per le quali è prevista una specifica disciplina nei primi commi dell’art. 51 del T.U.I.R., i Fringe Benefit sono soggetti ad una disciplina particolare, infatti l’art. 51, comma 3, del T.U.I.R. consente al Datore di lavoro di cedere beni e/o servizi ai lavoratori dipendenti (e assimilati) senza che siano assoggettati a contributi previdenziali o imposizione fiscale solamente entro il limite di 258,23 euro l’anno. Tale limite è spesso derogato in corso d’anno, come avvenuto nel 2021 e nel 2022 quando è stato innalzato rispettivamente a 516,46 euro e a 3.000,00 euro. In caso di superamento della soglia di esenzione, tuttavia, secondo la normativa e le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, il beneficio della esenzione fiscale e contributiva viene meno per tutti i beni e/o servizi ceduti, anche per quelli già concessi e, quindi, il tutto viene assoggettato a imposte e contributi, sia a carico azienda che a carico del Lavoratore.

Per il periodo d’imposta 2023 il limite di esenzione è stato mantenuto a 258,23 euro l’anno per la generalità dei lavoratori mentre è stato innalzato a 3.000,00 euro unicamente per il lavoratori con figli a carico. L’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 23/E del 01/08/2023 ha precisato che il requisito per la maggiore soglia di esenzione sussiste anche in caso di figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti, figli in adozione o anche in affido, purché siano fiscalmente a carico del lavoratore. È stato chiarito, inoltre, che la maggiore soglia di esenzione vale anche per i titolari di redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente come i co.co.co. o gli amministratori. La maggiore soglia di esenzione, sussistendone i presupposti, trova applicazione nei confronti di entrambi i genitori a prescindere dal soggetto che usufruisce delle detrazioni.

Secondo la normativa italiana un figlio si considera fiscalmente a carico se, come stabilito dall’art. 12, comma 2, del T.U.I.R., oltre a sussistere il rapporto di filiazione con il lavoratore, ha un reddito annuo lordo non superiore a 2.840,51 euro , elevato a 4.000,00 euro per i figli di età non superiore a ventiquattro anni. L’Agenzia delle Entrate ha precisato che ai fini della verifica del requisito si deve tenere conto della situazione sussistente al 31/12 di ogni periodo d’imposta. Pertanto, ai fini della determinazione della soglia di esenzione dei Fringe Benefit del lavoratore con figli per il 2023, si dovrà tenere conto della situazione al 31/12/2023 e, in particolare, della sussistenza dei requisiti reddituali perché i figli siano considerati fiscalmente a carico sopra indicati a tale data. In caso la verifica dia esito negativo per il periodo d’imposta 2023 non potrà trovare applicazione la soglia di maggior favore prevista per i genitori con figli a carico e i fringe Benefit erogati nell’anno dovranno essere assoggettati alla disciplina ordinaria in sede di conguaglio.

Risulta quindi necessario, a tutela dell’Azienda e dei lavoratori interessati, chiedere ai lavoratori potenzialmente interessati dai benefici fiscali e contributivi in materia di Fringe Benefit, di sottoscrivere una autocertificazione con la quale si attesta la sussistenza dei requisiti e, in particolare, di avere figli a carico, impegnandosi a comunicare ogni variazione in corso d’anno e indicando per ogni esigenza il loro codice fiscale, così da procedere di conseguenza nella elaborazione dei cedolini paga.

Si allega in calce all’approfondimento un modello di autocertificazione.

Per il periodo d’imposta 2023, in modo simile a quanto avvenuto nel 2022, è stata introdotta la possibilità di corrispondere ai Lavoratori buoni carburanti sino all’importo annuo di 200,00 euro per i quali è riconosciuta la sola esenzione fiscale e non l’esenzione contributiva invece prevista dall’art. 51 comma 3 del T.U.I.R. per i Fringe Benefit. Pertanto, nel 2023 potranno essere corrisposti beni e servizi genericamente intesi (buoni spesa, buoni carburante, auto in uso promiscuo, regali natalizi ecc…) interamente esenti sino a 258,23 euro (3.000,00 per i Lavoratori con figli a carico) e ulteriori buoni carburante sino a 200,00 euro l’anno esenti solamente da imposizione fiscale.

Per approfondire si rimanda alla Guida pubblicata sul sito a questo link.

3. Quali beni e servizi rientrano nella disciplina dei Fringe benefit?

Non è raro che nelle Aziende, in particolare quelle più strutturate, siamo molteplici i beni e/o servizi ceduti ai Lavoratori in corso d’anno, con il rischio di non rendicontare in modo chiaro e articolato nel cedolino paga quanto corrisposto e di non tenere conto di un eventuale superamento della soglia di esenzione. Nei Fringe Benefit e, quindi, nella disciplina dell’art. 51 comma 3 del T.U.I.R., rientrano non solamente i c.d. buoni spesa e/o buoni carburante acquistati per i Lavoratori, ma anche molte altre voci, come l’uso promiscuo di un auto aziendale o altri benefit auto, le polizze extraprofessionali per malattia o infortunio, eventuali erogazioni liberali ad esempio sulla base dell’anzianità aziendale, l’assistenza per la compilazione del 730 o anche le semplici regalie natalizie (c.d. strenne natalizie). Tutti valori che devono essere indicati nel cedolino paga e conteggiati al lordo IVA sulla base del loro valore di acquisto ai fini della applicazione delle soglie di esenzione dell’art. 51 comma 3 del T.U.I.R. applicabili.

Tali adempimenti risultano necessari in quanto, ove le soglie di esenzione siano superate in corso d’anno anche di un solo euro, come già precisato, l’intero importo dei beni e/o servizi corrisposti è assoggettato ad imposte e contributi, sia per il Lavoratore che per l’Azienda. Si precisa, infine, che le singole voci dei beni e servizi ceduti rilevano ai fini della soglia di esenzione nel momento in cui sono consegnate o, comunque, messe a disposizione del Lavoratore e non tanto quando sono acquistate dall’Azienda.

4. Come attivare il Welfare aziendale

Si ricorda, in ultimo, che il riconoscimento del Welfare aziendale o dei c.d. Fringe Benefit può avvenire con diverse modalità a seconda della natura dei beni e/o servizi riconosciuti ai Lavoratori, pertanto si consiglia, ogni volta in cui le Aziende intendono portare avanti tali iniziative a vantaggio dei propri Lavoratori, di richiedere una consulenza ad un professionista in modo da modellare il proprio piano Welfare sulle proprie esigenze, usufruendo di ogni possibile vantaggio fiscale e contributivo.

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Lo Studio rimane a disposizione.

 

Prato, 8 agosto 2023