Dal 6 ottobre sanzioni più severe in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il Decreto Direttoriale n. 111 del 20 settembre 2023 ha rivalutato gli importi delle sanzioni previste in materia di salute e sicurezza sul lavoro nel D.Lgs. n. 81/2008 con decorrenza dal 06/10/2023. Le violazioni compiute a partire da quella data, pertanto, saranno punite con le sanzioni rivalutate dal Decreto al 15,90% rispetto all’anno scorso. L’aumento delle sanzioni è stato quindi particolarmente importante quest’anno e costituisce l’occasione per i datori di lavoro di verificare di essere in regola con i numerosi adempimenti previsti dalla normativa italiana.

È bene ricordare che nelle ipotesi di maggiore gravità alla rivalutazione si aggiunge la sospensione dell’attività con obbligo di corrispondere la retribuzione ai lavoratori e di versare i contributi (sul punto si veda l’approfondimento pubblicato sul sito a questo link).

Oltre alle sanzioni previste per le singole violazioni la mancata applicazione della normativa comporta conseguenze anche in altri ambiti della gestione dei rapporti di lavoro come ad esempio:

  • l’impossibilità di stipulare contratti a termine per le Aziende che non hanno effettuato la valutazione dei rischi;
  • la mancata emissione del DURC e l’impossibilità di usufruire di agevolazioni contributive.

Si riporta di seguito un riepilogo delle principali sanzioni con gli importi aggiornati al 06/10/2023:

OBBLIGO NORMATIVORIFERIMENTO NORMATIVOSANZIONE dal 06/10/2023

Valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento.
Art. 17 co. 1 lett. a) D.Lgs. 81/08Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.847,69 a 5.695,36 euro

Nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione o mancata frequenza del corso in caso di autonomina.
Art. 17 co. 1 lett. b) D.Lgs. 81/08Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro

Aggiornamento del DVR in caso di modifiche del processo produttivo e dell’organizzazione del lavoro.
Art. 18 co. 1 lett. z) D.Lgs 81/08Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.738,58 a 6.954,00 euro

Nomina addetti antincendio e primo soccorso.
Art 18 co. 1 lett. b) D.Lgs 81/08Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.738,58 a 6.954,00 euro

Nomina del medico competente.
Art.18 co. 1 lett. a) D.Lgs 81/08Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.738,58 a 6.954,00 euro

Obbligo di idoneità dei lavoratori prima della mansione.
Art. 18 co. 1 lett. c) D.Lgs. 81/08Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro

Convocazione della riunione periodica di sicurezza per aziende con più di 15 dipendenti.
Art. 18 co. 1 lett. v) D.Lgs. 81/08Ammenda da 2.847,69 a 5.695,36 euro

Informazione ai lavoratori sui rischi aziendali e specifici, incaricati prevenzione incendi e primo soccorso.
Art. 36 co. 1 e 2 D.Lgs. 81/08Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro

Formazione ai dirigenti, preposti e lavoratori sui rischi aziendali e specifici, agli incaricati prevenzione incendi e primo soccorso e al RLS.
Art. 37 co. 1, 7, 9 e 10 D.Lgs. 81/08Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro

Fornire dispositivi di protezione individuale.
Art. 77 co. 3 e 4 D.Lgs 81/08Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro

Attrezzature non a norma.
Art. 70 co. 1 D.Lgs 81/08Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro

Segnaletica sicurezza luoghi di lavoro.
Art. 165 D.Lgs 81/08Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro

Luoghi di lavoro (porte d’emergenza ostruite).
Art 64 D.Lgs 81/08Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.423,83 a 6.834,44 euro

 

Prato, 18 dicembre 2023