La soglia di esenzione per il welfare aziendale nel 2022 passa a 3.000,00 euro

Il Governo, con il Decreto-Legge 18 novembre 2022, n. 176 (c.d. Aiuti quater), interviene nuovamente (a seguito del D.L. 9 agosto 2022, n. 115, trattato in una separata news al seguente link), sul limite di esenzione dei beni e servizi ceduti dai datori di lavoro ai dipendenti (e ai lavoratori assimilati) innalzandolo a 3.000,00. Anche se in vicinanza della fine dell’anno, viene ulteriormente estesa la possibilità per le Aziende di elargire premi e/o bonus ai dipendenti senza assoggettarli a imposizione fiscale e contributiva, con effetti anche sui benefit erogati sino ad oggi, sui quali nei prossimi mesi potranno essere recuperati i contributi e le imposte versate.

1. Gli effetti sul 2022 e le prospettive per il 2023

I beni e i servizi ceduti ai lavoratori ai sensi dell’art. 51, comma 3, del T.U.I.R. (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) sono esenti da imposizione fiscale e contributiva nel 2022 entro il limite di 3.000,00 euro. Il limite di esenzione, dopo essere stato portato a 600 euro dal precedente Governo, viene ora innalzato a 3.000,00 euro con Decreto-Legge del 18 novembre, con effetti su tutti i Fringe Benefit corrisposti nell’anno. La nuova soglia di esenzione, infatti, non si riferisce alle sole mensilità a venire ma a tutta l’annualità in corso, con la conseguenza che le imposte e i contributi eventualmente corrisposti nel 2022 sui benefit potranno essere recuperate nei prossimi mesi.

2. Il meccanismo di esenzione del welfare e il recupero di imposte e contributi versati

La cessione di beni e/o servizi esenti al lavoratore in aggiunta alla retribuzione è una facoltà espressamente riconosciuta all’art. 51, comma  3, dal T.U.I.R. (D.Lgs. n. 917/1986). Tale norma prevede un limite annuo al di sotto del quale i beni e i servizi ceduti, complessivamente considerati, risultano esenti da imposizione fiscale e contributiva tanto per il Datore di lavoro quanto per i lavoratori. Il superamento di tale soglia, tuttavia, comporta che tutti i beni e servizi ceduti, anche quelli che complessivamente rientrerebbero in tale limite e sono stati corrisposti nelle mensilità precedenti, devono essere assoggettati a contributi e imposte, con la conseguenza che in caso di superamento in corso d’anno della soglia dovranno essere versati i contributi e le imposte anche per il pregresso (per approfondire si rinvia alla News al seguente link).

Nel 2022 il limite è stato innalzato ad agosto a 600,00 euro, ai quali devono essere aggiunti gli ulteriori 200,00 euro introdotti dal Decreto Ucraina esclusivamente per la cessione di buoni carburante, portando la soglia complessivamente a 800,00 euro, di cui 200,00 necessariamente in buoni carburante. Il Decreto Aiuti quater di novembre interviene nuovamente sulla soglia portandola a 3.000,00 euro, oltre ai 200,00 per buoni carburante del Decreto Ucraina. Ad oggi, pertanto, è possibile per i Datori di lavoro la cessione di beni e servizi esenti ai lavoratori per il valore complessivo di 3.200,00 euro, di cui 200,00 euro necessariamente in buoni carburante.

Tale modifica, soprattutto in vicinanza della fine dell’anno, comporta che tenendo conto della minore soglia sinora in vigore potrebbero essere stati versati contributi e imposte in eccesso, con eventuale diritto per il Datore di lavoro e il lavoratore al recupero di quanto indebitamente versato. Infatti, nel caso in cui in corso d’anno siano stati ceduti beni e servizi per un valore superiore alla soglia inizialmente prevista (800,00 euro, di cui 200,00 euro necessariamente in buoni carburante), sono stati versati contributi e imposte in eccesso che potranno essere oggetto di recupero con i versamenti dei prossimi mesi e/o il conguaglio di fine anno.

Lo Studio rimane a disposizione per l’analisi di casistiche specifiche.

 

Prato, 23 novembre 2022